Art. 17.

      1. L' ufficiale giudiziario non può ricevere richieste di atti fuori dell'orario di ufficio.
      2. Le richieste di atti devono essere fatte dalla parte, personalmente o a mezzo di procuratore o dei suoi collaboratori di studio, all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente o all'ufficiale giudiziario preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio.
      3. L'ufficiale giudiziario è autorizzato a ricevere le richieste regolarmente pervenutegli a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, qualora le medesime provengano da un ufficio postale di un comune o mandamento diverso da quello in cui egli risiede.
      4. Il presidente della corte d'appello, su proposta del capo dell'ufficio giudiziario, disciplina con decreto, all'inizio di ogni anno, l'orario di accettazione delle richieste di atti in relazione alle esigenze di servizio.
      5. La richiesta di atti pervenuta per posta è considerata a tutti gli effetti pervenuta il giorno successivo.

 

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      6. L'operatore giudiziario provvede a iscrivere le richieste di cui al presente articolo negli appositi registri cronologici di cui all'articolo 26, comma 1.